2022.07.22 – Decadenza dai benefici fiscali IAP per costituzione infraquinquennale del diritto di superficie su fabbricati rurali in favore di società per installazione di pannelli fotovoltaici di Alfonso Rossi

Pubblicato il 25 Luglio 2022 da admin

Alfonso Rossi

Alfonso Rossi

La legge sulla “piccola proprietà contadina”: Quali sono i benefici

La legge per “la piccola proprietà contadina” di cui all'art. 2 comma 4 bis del DL 30/12/2009 n. 194 convertita con modificazioni dalla legge 26/2/2010 n. 25, prevede in relazione all'acquisto di terreni agricoli, il pagamento dell'imposta agevolata di registro e trascrizione in misura fissa fissa (200 € per l'imposta di registro e 200 € per l'imposta di trascrizione) e dell'1% per l'imposta catastale sul valore dichiarato, anziché il pagamento della più onerosa imposta del 15% sul valore dichiarato oltre alle imposte di trascrizione e catastale.

Chi può usufruire della legge sulla “piccola proprietà contadina”:

Possono usufruire di detta agevolazione i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

Anche le società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, ovvero le società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale possono richiedere i suddetti benefici.

La legge agevolativa sopra richiamata stabilisce che i soggetti che la richiedono decadono dalle suddette agevolazioni se prima del decorso del quinquennio “alienano volontariamente i terreni, ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente”.

Il caso

Con questa premessa in mente, accade, che una società con le caratteristiche sopra enunciate, acquisti nel 2019 un fondo agricolo con sovrastanti fabbricati rurali ad uso magazzino/deposito per rimessa attrezzi agricoli, a servizio del fondo medesimo richiedendo le agevolazioni (sia per i terreni che per i fabbricati) sopra richiamate. Decorsi tre anni dall'acquisto, (quindi prima del “decorso del quinquennio”) la società decide di alienare il diritto di superficie dei lastrici solari dei locali deposito insistenti sul terreno (anch'essi oggetto di agevolazione)  ad altra società per l'installazione di pannelli fotovoltaici.

La domanda

Considerato che la società continuerà a mantenere le caratteristiche che le hanno consentito di usufruire delle agevolazioni sopra indicate, la stessa perderà i benefici relativamente ai depositi rurali (dei quali ha ceduto il diritto di superficie del lastrico solare) acquistati con tassazione agevolata oppure perderà i benefici anche relativamente ai terreni?

La risposta

A questa domanda, risponde l'Agenzia delle Entrate (risposta 377 del 23/6/2022) in modo molto sintetico.

Essa afferma testualmente che “si ritiene che la costituzione del diritto di superficie sui lastrici solari insistenti sui fabbricati rurali acquistati con le agevolazioni della piccola proprietà contadina NON integra una causa di decadenza dalle ...agevolazioni purchè in seguito alla stessa non venga meno la coltivazione diretta del fondo sul quale gli stessi sono situati ed i fabbricati rurali continuino a mantenere la propria destinazione d'uso rurale strumentale alla contivazione diretta del medesimo terreno.”

Tutto ciò, non dovrà pregiudicare comunque “la possibilità di continuare la coltivazione diretta del fondo medesimo”

Conclusione

Pertanto, in breve si può concludere che a seguito della costituzione del diritto di superficie in favore di società per l'installazione dei pannelli fotovoltaici sui fabbricati rurali insistenti sull'area oggetto di acquisto agevolato in base alla legge della piccola proprietà contadina (acquisto agevolato che riguarda sia i terreni che i fabbricati) non si perdono le agevolazioni godute né sui terreni né sui fabbricati.

Dott. Alfonso Rossi - Tel. 0734-900000 - arossi@notaiorossi.it

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