2021.04.22 – “L’eredità digitale” di Alfonso Rossi

Pubblicato il 24 Aprile 2021 da admin

Alfonso Rossi

Alfonso Rossi

“La tecnologia dovrebbe migliorare la tua vita, non diventare la tua vita.” Così tempo fa diceva un noto scrittore, proprio a testimoniare quanto il mondo digitale sta via via occupando sempre più spazio nella nostra vita. Un recente studio ha rivelato che “il valore pro-capite” dei beni conservati online è addirittura pari a 35.000 Euro, senza considerare ovviamente tra questi i depositi bancari. Se tuttò ciò può sembrarvi strano o esagerato, immaginate, quanto potevano valere le foto segrete scattate da un fotoreporter ad Islamabad ed archiviate online per paura del sequestrato in loco degli “attrezzi da lavori”; oppure pensate al progetto riqualificatorio di una città redatto da un noto architetto depositato in qualche “icloud” e lontano dagli occhi indiscreti dei suoi impiegati.... e perchè no, quant'è il valore degli investimenti in criptovalute? Sarebbe sufficiente fare mente locale qualche minuto, per comprendere quanto il digitale sta invadendo il nostro mondo ed il suo valore.

Pertanto, se esiste un valore digitale di tale portata, esiste anche una problemita legata all'EREDITA' DIGITALE.

L'eredità digitale

In relazione all'eredità digitale c'è innanzitutto da dire che il quadro giuridico Italiano è molto incerto. Anche negli USA solo 5 stati su 50 hanno regole in materia. Pertanto alla luce di questi aspetti quali soluzioni possono essere prospettate a chi possiede un patrimonio digitale al fine della sua devoluzione?

Soluzione 1: Il mandato post-mortem

Una soluzione potrebbe essere il mandato Post-mortem. Questo significa che il soggetto titolare di un patrimonio digitale può  fornire per iscritto le credenziale di accesso ad una persona di fiducia (ricordando di aggiornarle ogni qualvolta cambia la password) con istruzioni sul da fare in caso di decesso. Occorre ricordare che un “mandato post mortem” non può realizzare attribuzioni in fase successoria e ciò significa che non può essere utilizzato questo strumento per lasciare un bene a qualcuno. In atto pratico: si può incaricare un amico di cancellare in caso di decesso tutte le mail scambiate con la signorina “Carina”, eliminare ogni riferimento alla gestione di un sito che segretamente si dirigeva, ma si può con il “mandato post mortem” incaricare un amico di prelevare 20.000 € da consegnare alla signorina “Carina”  perchè la ripartizione dei beni ereditari può essere fatta soltanto con il testamento. Quest'ultimo aspetto ci porta a parlare della seconda soluzione:

 Soluzione 2: Il testamento

Con il testamento si può disporre a piacimento di ogni tipo di bene ereditario. Il testamento comunque presenta un problema notevole. Supponiamo che indichi nel testamento (sia pur un testamento pubblico fatto davanti al notaio) la password per accedere ad un mio bene digitale: tecnicamente questo è sicuramente possibile. Tuttavia qualsiasi persona potrebbe presentarsi dal notaio con un estratto di morte e richiedere la registrazione del testamento e venire così a conoscenza (ed in modo molto semplice) di una password che magari era destinata ad un altro soggetto. Una ulteriore problematica attiene alla localizzazione del gestore che può trovarsi all'estero, magari in altro Stato dell'Unione Europea. Come gli eredi possono ottenere accesso ai dati digitali del defunto sulla base della propria legge?

 Soluzione 3: Il Certificato Successorio Europeo

Il regolamento dell'Unione Europea 650/2012 in vigore dal 17/8/2015 prevede la possibilità della creazione di un Certificato Successorio Euroeo (in seguito CSE): uno strumento unificato per dimostrare la qualità d'erede in tutta l'unione Europea. Il CSE viene rilasciato dal notaio, e nulla impedisce che quest'ultimo lo rilasci in formato XML (firma digitale). Quindi i providers possono ricevere dal notaio i dati relativi al defunto ed agli aventi diritto con modalità standardizzata e digitale a livello Europeo al fine di avere la certezza del rispetto delle leggi sull'eredità sulla base della legislazione vigente. Tramite il CSE pertanto un erede in tutta Europa potrà dimostrare la qualità e/o i diritti di ciascun erede e/o legatario; le quote ereditarie, l'attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell'eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato; i poteri della persona indicata nel CSE. Se vi state chiedendo come ancorare l'identità fisica del defunto ad un determinato account, sappiate che ciò è possibile attraverso un atto notorio notarile ove magari due testimoni, potrebbero dichiarare di aver utlizzato magari una casella di posta elettronica per corrispondere con defunto e quindi essere sicuri che quell'indirizzo mail apparteneva al defunto stesso. Ma se il defunto ha acquistato criptovalute, come gli eredi possono di rientrare in possesso dell'investimento del defunto? Questo argomento merita una menzione approfondita.

Non perdetevi pertanto il mio prossimo articolo sull'eredità digitale.

Notaio Rossi Alfonso - 0734-900000 - arossi@notaiorossi.it

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