2019.01.28 – “L’ATTIVITA’ DI AMMINISTRATORE DI SRL: PRESUNZIONE DI ONEROSITA’” di Alfonso Rossi

Pubblicato il 29 Gennaio 2019 da admin

Il caso

Alfonso Rossi

Alfonso Rossi

Tizio svolge il ruolo di Amministratore Unico in una s.r.l. dal 2001 al 2006 e non richiedendo mai alcun emolumento per l'opera prestata.

Soltanto nell'agosto del 2007, in occasione della convocazione dell'assemblea dei soci per  l'approvazione di bilancio, (a cui l'ex amministratore partecipa meramente come socio), lo stesso richiede l'emolumento per l'opera prestata quale amministratore nel quinquennio 2001-206 e non approva in bilancio mancando ion bilancio (a suo dire) la voce relativa al proprio compenso.

Pertanto l'ex amministratore Tizio, cita in Giudizio la società al fine di vedersi riconoscere il compenso per l'opera prestata (dall'anno 2001 all'anno 2006) e fino ad allora (anno 2007) mai richiesto.

Le sentenze dei Giudici di primo e secondo grado

In primo grado il Tribunale di Gorizia riconosce il diritto alla percezione dell'emolumento da parte dell'ex amministratore, liquidandolo però in misura minore a quanto richiesto.

Avverso tale sentenza ricorre in appello la società ed i Giudici di secondo grado (Trieste) danno ragione alla s.r.l. “in quanto per tutta la durata della sua permanenza in carica l'ex amministratore non ha mai chiesto alcun compenso omettendo di convocare l'assemblea dei soci per deliberare il compenso a lui spettante e non lo fece neanche quando aveva preannunciato le proprie dimissioni”. Pertanto secondo i Giudici di appello, tale comportamento di inerzia dell'ex amministratore è un “atteggiamento concludente”,  che dimostra in modo inequivocabile che lo stesso ha voluto svolgere la propria attività a titolo gratuito. Ricorre a questo punto in Cassazione l'ex amministratore.

Cosa dice la cassazione

Dinanzi a queste sentenze (primo e secondo grado) contrastanti, la Cassazione con sentenza n. 24139 del 3/10/2018 esprime il proprio verdetto. Essa afferma testualmente:

“E' opportuno rilevare, che, secondo i principi del sistema vigente quello di amministratore di società è contratto che la legge presume oneroso (cfr art. 1709 C.C.)..... non v'è dunque ragione di ritenere che il diritto a percerpire il compenso rimanga subordinato a una richiesta che l'Amministratore rivolga alla società amministrata durante lo svolgimento del relativo incarico. Anche la Cassazione (21/6/2017 n. 15382) ha ribadito che con l'accettazione della carica, l'amministratore di società acquisice il diritto a essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli”. Essa continua affermando che un'eventuale gratuità dell'incarico di amministratore, è si possibile, ma quale conseguenza di una apposita previsione dello statuto o di una apposita clausola del contratto di Amministrazione che preveda espressamente la gratuità dell'incarico. Seppure nello Statuto non sia prevista la gratuititù dell'incarico,  questo non significa che l'Amministratore possa rinunciare al compenso, ma un tale atteggiamento si configura come una remissione di debito. Pertanto, un comportamento omissivo (l'amministratore non richiede durante il suo mandato gli emolumenti per la sua attività) non può integrare gli estremi di una rinuncia tacita. Infatti una semplice inerzia può esprimere tolleranza del creditore (anche per i più svariati motivi) o anche riflettere una situazione di pura disattenzione e quindi: dare rilevanza alla mera inerzia del creditore significa, in buona sostanza, ridurre indebitamente il termine fissato dalla legge per la prescrizione del credito. Per questi motivi, conclude la cassazione, il compenso va comunque riconosciuto all'amministrazione che ha omesso di richiedere il proprio compenso.

Cosa significa tutto questo?

Tutto quanto sopra, indica che il ruolo dell'Amministratore deve essere considerato sempre oneroso (fatta salva una contraria pattuizione contenuta nello statuto societario o nel contratto di Amministrazione) e quindi come tale l'amministratore va retribuito in virtù della sua opera prestata seppure lo stesso non richieda l'emolumento per l'opera presentata.

Notaio Alfonso Rossi - Tel. 0734-900000 – arossi@notaiorossi.it

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