2018.12.21 “L’EREDE CHE ASSUME LA QUALIFICA DI SOCIO ACCOMANDATARIO RISPONDE ILLIMITATAMENTE DEI DEBITI SOCIALI SEPPUR ABBIA ACCETTATO L’EREDITA’ COL BENEFICIO DI INVENTARIO” di Alfonso Rossi

Pubblicato il 23 Dicembre 2018 da admin

Alfonso Rossi

Alfonso Rossi

Una Tizia accetta con beneficio di inventario l'eredità del proprio padre Tizio (forma di accettazione di eredità che mette al riparo il proprio patrimonio da eventuali debiti del defunto avendo tale  accettazione lo scopo di tenere separati il patrimonio dell'erede da quello del defunto) e subentra nella quota del socio defunto assumendo la qualifica di socio accomandatario nella società “EREDI di Tizio s.a.s.”.

Nei confronti della società e del suo socio accomandatario (la sig.ra Tizia) viene però in seguito emesso un decreto per oltre 47.000 € dai dipendenti della società a titolo di retribuzioni non corrisposte. Il socio accomandatario - signora Tizia - si oppone a decreto ingiuntivo intimato alla stessa (quale socio accomandatario) sulla base del fatto che aveva accettato l'eredità col beneficio di inventario e pretendendo che il proprio patrimonio rimanesse pertanto separato da quello del padre defunto.

La causa tra creditori e la signora Tizia arriva in Cassazione che con la sentenza 30441 del 19/12/2017 dirime la questione in questi termini:

“La signora Tiza ha autonomamente assunto la qualità di socia accomandataria, in virtù della sua incontestata scelta, non già di liquidazione della quota parterna ereditata, ma di subentro nella società in virtù di un autonomo patto (atto notarile) in funzione nella sua continuazione..... In tal modo, ella non è subentrata nella posizione del de cuius quale erede beneficiaria, avendo assunto la qualità di socia accomandataria non a titolo di successione mortis causa per la posizione di erede del socio accomandatario defunto, ma per effetto del contenuto accordo con gli altri soci in ordine alla continuazione della società e pertanto senza alcuna interferenza con la sua posizione di erede beneficiaria.”

In altre parole  i giudici della Suprema Corte hanno sentenziato che la signora Tizia non è divenuta socio accomandatario (e quindi socio illimitatamente responsabile) semplicemente in virtù della sua qualifica di erede del proprio padre Tizio bensì a seguito di un autonomo atto notarile con cui la stessa subentrava nella quota del socio defunto ed assumeva la qualifica di socio accomandatario.

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