2018.08.28 – DOPO L’ACQUISTO IN PRIMA CASA NO ALLA DONAZIONE IN PRIMA CASA di Alfonso Rossi

Pubblicato il 29 Agosto 2018 da admin

Il caso proposto

Alfonso Rossi

Alfonso Rossi

Un contribuente fa presente, con una istanza, all'Agenzia delle Entrate, di aver “acquistato” un immobile e di aver usufruito dell'agevolazione prima casa. Ora, è in procinto di ricevere in donazione dalla madre un'abitazione per la quale vorrebbe fruire ugualmente dell' agevolazioni prima casa. Nella sua soluzione interpretativa, contribuente fa riferimento alla circolare 18 del 2013 (§ 5.4) dell'Agenzia delle Entrate nella quale si legge che “nel caso di donazione seguita da un successivo acquisto a titolo oneroso, è possibile godere per il nuovo acquisto dell'agevolazione prima casa”. Per cui secondo il contribuente, sarebbe possibile poter acquistare un immobile in prima casa e successivamente ricevere sempre in prima casa un immobile a titolo donativo senza dover cedere il primo.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

L'agenzia delle Entrate nel rispondere al quesito (Risoluzione AGENZIA DELLE ENTRATE N. 86/E DEL 4/7/2017) evidenzia che la disciplina agevolativa (prima casa) trova applicazione con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, anche per gli acquisti a titolo gratuito (donazioni e successioni - art. 69 commi 3 e 4 L. 21/11/2000 n. 342). Infatti ricorrendo i presupposti il contribuente può avvelersi della possibilità di versare le imposte ipotecaria e catastale nella misura agevolata fissa (€. 200,00 per ogni imposta anziché nella misura proporzionale del da calcolarsi sul valore catastale dell'immobile)  per il trasferimento di immobili abitativi e loro pertinenze. L'applicazione dell'agevolazione per l'acquisizione a titolo gratuito, - continua l'Agenzia delle Entrate - non preclude la possibilità di fruire, in caso di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione (Circolare Ag.Entrate 44 del 7/5/2001 e Circolare 18 del 29/5/2013).  Questo perchè “ ai sensi della lettera c) della Nota II-bis art. 1 della Tariffa, Parte prima allegata al DPR 26/4/1986 n. 131, le agevolazioni ‘prima casa’ spettano a condizione, tra l’altro, che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione ACQUISTATA dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243”. Quindi, per poter usufruire dell'agevolazione prima casa il contribuente non deve aver acquistato una abitazione con le agevolazioni richiamate dai sopra richiamati articoli di legge. Dicevamo in precedenza che le agevolazioni prima casa in sede di successione e donazione sono state introdotte dalla norma di cui all' art. 69 commi 3 e 4 L. 21/11/2000 n. 342 (quella sulle donazioni e successioni che non è ricompresa fra l'elenco delle tante leggi sopra richiamate) con la conseguenza che il soggetto che, a  seguito di un acquisizionea titolo gratuito agevolato, intende fruire dei benefici prima casa in sede di acquisto a titolo oneroso, può farlo! Per le stesse ragioni, tuttavia la possibilità di reiterare il trattamento agevolativo 'prima casa” non può essere riconosciuta, nel diverso caso, in cui il contribuente, che ha già fruito delle agevolazioni “prima casa” in sede di acquisto a titolo oneroso, proceda all'acquisto di un nuovo immobile a titolo gratuito. Pertanto, riassumendo, il contribuente che chieda ed usufruisca delle agevolazioni prima casa nella denuncia di successione o donazione può comprare un immobile usufruendo nuovamente dell'agevolazione prima casa, mentre un contribuente che compri un immobile con le agevolazioni prima casa non può successivamente ricevere in donazione un immobile richiedendo l'agevolazione prima casa. Notaio Alfonso Rossi (Porto Sant'Elpidio)  - Tel. 0734-900000

 

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