2018.07.23 – Il pagamento dei debiti con il conto cointestato tra erede e de cuius: è accettazione di eredità? Di Alfonso Rossi

Pubblicato il 24 Luglio 2018 da admin

Alfonso Rossi

Alfonso Rossi

Secondo il nostro ordinamento giuridico, nel momento in cui un chiamato all'eredità “entra nel possesso dei beni ereditari” (usufruisce post-morte dei beni della persona deceduta), automaticamente accetta (sia pur tacitamente) l'eredità della persona morta. Questo significa che l'erede assume a proprio vantaggio e carico (seconda le quote previste dalla legge o secondo quanto disposto nell'eventuale testamento), sia l'attivo  della persona morta, che il suo passivo e laddove quest'ultimo sia superiore al primo,  l'erede risponderà illimitatamente con le proprie risorse dei debiti del de cuius (deceduto). Quindi, attenzione ad usufruire dei beni ereditari ove ci siano dei dubbi sulla “bontà” di quanto caduto in successione. Non sempre comunque è chiaro cosa significa “entrare nel possesso dei beni ereditari”. Ad esempio, effettuare prelievi successivamente alla data di morte dal conto cointestato con la persona deceduta,  significa accettare tacitamente l'eredità? E' quanto prende in esame una recente sentenza di Cassazione e precisamente la n. 4320 del 22/2/18.

Il caso

Una finanziaria conviene in giudizio la signora “Tizia” per dichiararsi l'intervenuta  accettazione tacita dell'eredità del proprio marito. La detta finanziaria fonda i propri motivi sul fatto che la signora Tizia, aveva effettuato prelievi sul conto corrente cointestato con il de cuius fino a farne calare il saldo a debito al fine  di estinguere le rate di un finanziamento concesso ad entrambi i coniugi. Sostiene la finanziaria che in tal modo la signora Tizia aveva di fatto attinto anche dalla quota di spettanza del de cuius (50% per effetto della cointestazione).

Cosa dice la cassazione

La Cassazione  (sentenza n. 4320 del 22/2/18) nel formulare il proprio giudizio, “riesuma” una precedente Sentenza (Cassazione n. 1634 del 27/1/14) nella quale si evidenziava che in tema di successioni per causa di morte, un pagamento del debito del de cuius ad opera del chiamato all'eredità, configura accettazione tacita se il pagamento è stato effettuato con denaro prelevato dall'asse ereditario, mentre nel caso in cui il chiamato adempia al debito ereditario con denaro proprio, quest'ultimo non può ritenersi, che abbia accettato l'eredità.

Nel caso di un conto corrente intestato tra correntisti, aventi facoltà di compiere operazioni disgiugamente, i rapporti tra correntisti, sono regolati dall'art. 1298 C.C. 2 comma (“...Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”) in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente. Ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno avanzare diritti sul saldo medesimo. A fronte di tale dato, il “mero probabile richiamo del ricorrente alla spettanza al de cuius della metà del saldo in base alla presunzione dell'art. 1298 C.C., non è idoneo a far emergere che il prelievo totale abbia rappresentato un atto che il chiamato (o erede) “non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”. L'onere probatorio dell'accettazione è a carico di chi agisce in giudizio contro il chiamato.  Giustamente  la Corte di appello, continuano i Giudici di Cassazione,  ha ritenuto che i prelevamenti anche dell'intera giacenza NON potessero ritenersi effettuati “se non nella qualità di erede”, potendo effettuarsi anche quale mero cointestatario.

Pertanto spetta al creditore la diabolica “probatio” che il denaro presente sul conto corrente fosse stato del de cuius e non del chiamato.  

In altre parole, se Caio (de cuius) e Tizia (chiamata all'eredità) avevano un conto cointestato e dopo la morte di Caio, Tizia preleva l'intera somma del conto corrente già cointestato, ciò non significa che Tizia abbia automaticamente accettato tacitamente l'eredità, in quanto i soldi presenti col conto corrente già cointestato potevano essere tutti di Tizia e nemmeno in minima parte del de cuius Caio. Spetta a chi vorrebbe vedere Tizia erede di Caio, dimostrare che quest'ultima ha prelevato i soldi che erano di proprietà di Caio, affinchè la vivente potesse essere considerata come accettante tacitamente l'eredità.

Notaio Alfonso Rossi - 0734-900000 - arossi@notaioro

I commenti sono disabilitati.