2018.06.08 – “L’azione esecutiva ed i coniugi in comunione legale dei beni” di Alfonso Rossi

Pubblicato il 09 Giugno 2018 da admin

Alfonso Rossi

Alfonso Rossi

IL CASO

Una banca propone azione esecutiva immobiliare nei confronti di Tizio debitore moroso, mandando all'asta l'immobile di proprietà di Tizio e del coniuge Caia, acquistato in comunione legale dei beni tra loro.

Caia, si oppone alla procedura immobiliare esecutiva, sostenendo che la stessa non è debitrice nei confronti della banca di alcuna somma di denaro, e che non ha sottoscritto alcuna garanzia fidejussoria in favore del marito, e che pertanto l'esecuzione immobiliare sui diritti di ½ di sua proprietà (comunione legale con il coniuge) è illegittima.

Cosa avranno deciso i Giudici? Ha avuto ragione la banca a mandare all'asta l'intera proprietà dell'immobile (di proprietà di Tizio e Caia in comunione legale dei beni) oppure aveva ragione Caia nel sostenere che la banca non poteva mandare all'asta la sua quota ideale di ½ di proprietà in comunione dei beni in quanto la stessa non era debitrice di alcuna somma nei confronti dell'Istituto di credito esecutore?

Questa situazione non certo rara nel nostro ordinamento giuridico, è stata presa in esame dalla Cassazione con sentenza in data 31/3/2016 n. 6230.

LA COMUNIONE LEGALE DEI BENI

Prima di dire cosa hanno deciso i giudici, stabiliamo cos'è la comunione legale dei beni.

Chi mastica diritto, sa che il coniuge in comunione legale dei beni non è proprietario dei diritti di ½ dei beni immobili acquistati in comunione dei beni col coniuge, bensì è semplicemente contitolare indiviso unitamente all'altro coniuge di un bene nella sua interezza. Per capire meglio il punto (per quanto articolato possa sembrare il concetto sopra esposto) si può fare l'esempio di una coppia che ha un figlio. Si potrebbe mai dire che la parte del figlio che va dai fianchi ai piedi appartiene al padre  mentre quella che va dai fianchi alla testa  appartiene alla madre o viceversa? Questo non sarebbe possibile semplicemente perché padre e madre sono genitori del proprio figlio nella sua interezza e non per ½ ciascuno. Nel pensare ad un immobile acquistato in comunione legale dei beni possiamo pensare proprio all'esempio appena citato. Entrambi i coniugi sono proprietari dell'immobile nella sua interezza.

COSA HANNO DETTO I GIUDICI

Questo principio ha ispirato la Cassazione che nell'enunciare la sentenza n. 6230 del 31/3/2016 che si è espressa in questi termini: “per il debito di uno dei coniugi è stato correttamente sottoposto a pignoramento l'intero bene, pure se in parte compreso nella comunione legale con l'altro coniuge....... con esclusione [della possibilità] di separare [da] quel bene parti o quote o di conseguire dalla procedura esiti diversi dalla vendita per l'intero.

Quindi secondo i Giudici non c'è stato alcun errore nel mandare all'asta l'intero bene in comunione legale dei beni seppure debitore nei confronti dell'istituto di credito era solo uno dei due coniugi.

Tuttavia, continua la cassazione è fatta “salva la corresponsione al coniuge non debitore.... della metà del ricavato lordo di essa [vendita all'asta dell'immobile]”.

Quindi hanno concluso i Giudici, seppure è corretto che all'asta cada l'intera proprietà immobiliare (e quindi anche l'ideale quota parte indivisa del coniuge non debitore) all'esito dell'asta, al coniuge non debitore dovrà essere attribuita la metà del ricavato dell'asta quale compensazione per l'espropriazione di una ideale quota di sua proprietà immobiliare pur non avendo contratto un debito.

Notaio Alfonso Rossi - Porto Sant'Elpidio * 0734-900000 - arossi@notaioro

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