2018.05.10 – NON SI POSSONO DIVIDERE I BENI DI UNA SUCCESSIONE NON ANCORA APERTASI di Alfonso Rossi

Pubblicato il 10 Maggio 2018 da admin

Alfonso Rossi

Alfonso Rossi

Due fratelli, sottoscrivono un contratto di divisione immobiliare relativamente a degli immobili di cui diverranno proprietari a seguito della morte del proprio genitore, volendo disporre così di “beni futuri ereditari”.

In pratica, decidono che delle case di cui è proprietario il genitore, uno dei due fratelli si assegnerà alla morte di quest'ultimo l'appartamento in montagna mentre l'altro si assegnerà l'appartamento al mare.

In seguito i rapporti tra i due fratelli si incrinano e pertanto uno dei due decide di non adempiere agli accordi di divisione così come in precedenza sottoscritti, invocando la nullità di un contratto avente ad oggetto immobili oggetto di una successione futura, mentre l'altro invoca la legge per vedere rispettato l'impegni in precedenza sottoscritto.

Le loro ragioni arrivano sino all'ultimo grado della giustizia Italiana ed i Giudici dirimono la questione con sentenza di Cassazione n. 14566 del 15/7/2016.

COSA DICE LA LEGGE E LA CASSAZIONE

Sebbene la legge consenta la stipula di atti aventi ad oggetto beni altrui, il legislatore considera  nullo qualsiasi “patto successorio dispositivo”  avente ad oggetto beni attualmente altrui,  la quale trovi la propria causa in una successione ereditaria ancora da aprirsi e che produca i suoi effetti a far data dalla morte della persona che ne sia attualmente titolare.

Neppure l'adesione all'accordo dell'attuale proprietario può sanare la nullità.

La Cassazione 14566 del 15/7/2016 richiamando l'art. 458 C.C., ha inoltre delineato gli indici rivelatori di “un patto successorio dispositivo” (e quindi di un contratto nullo) che sono: il vincolo giuridico ha avuto finalità di COSTITUIRE, MODIFICARE, TRASMETTERE o ESTINGUERE diritti relativi ad una successione non ancora aperta; il bene oggetto dell'accordo è stato considerato dai contraenti come una entità compresa in una futura successione; se i disponenti abbiamo stipulato o contrattato come “futuri aventi diritto alla successione stessa”.

Pertanto, attenzione cari figli, a vendere la pelle dell'orso prima di averlo ucciso. Non si possono sottoscrivere contratti relativi ad immobili che vi verranno in proprietà una volta che il vostro genitore non ci sarà più (speriamo il più tardi possibile). Questi sono contratti nulli, insomma non hanno alcun valore legale, neppure se il vostro genitore ancora vivente aderisse mediante sottoscrizione del contratto ai vostri accordi.

Notaio Alfonso Rossi - Porto Sant'Elpidio - Tel. 0734-900000 - arossi@notaiorossi.it

 

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