Categoria | New

2011.06.06 – Utili informazioni dal Comitato “Abbasso il Rumore”

Pubblicato il 06 Giugno 2011 da admin

Cari Amici, Soci e Sostenitori, Egregi Destinatari a cui è inviato per conoscenza il presente messaggio, vi giro alcune utili informazioni, che potete utilizzare e diffondere. Cordiali saluti. Cristina Corradini Comitato 'Abbasso il Rumore' Porto San Giorgio - San Benedetto del Tronto __________________________________________________________________________________________________________

CORRIERE ADRIATICO 04.06.2011 - SENIGALLIA Due feste in ogni stabilimento Consentite due feste in spiaggia per ogni concessione anche per l’estate in corso. Il dirigente delle attività economiche ha emanato l’ordinanza relativa alla gestione dell’arenile per l’estate. L’apertura giornaliera degli stabilimenti per finalità balneari è fissata dalle ore 10 alle ore 18, mentre l’apertura giornaliera degli stabilimenti per finalità esclusivamente elioterapiche è fissata dalle ore 8 alle ore 10 e dalle ore 18 alle ore 19.30. Nei periodi di apertura degli stabilimenti per finalità esclusivamente elioterapiche il concessionario dovrà issare la bandiera rossa ed esporre un apposito cartello plurilingue con la seguente dizione: “attenzione balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio”. “Per la stagione balneare 2011 – stabilisce il dirigente Paolo Mattei - il numero massimo delle feste ed altri intrattenimenti pubblici è fissato pari a 2”.

Senigallia - rinomata località balneare- ottempera a quanto espresso dal dettato normativo della L. 29 luglio 2010, n. 120 recante disposizioni in materia di sicurezza stadale, prevede, all'art. 54 fa riferimento alla somministrazio alcolici presso gli chalet in orari compresi esclusivamente tra le 17 e le 20 di tutti i giorni.

Art. 54 - L. n. 120/10 stralcio il comma 2-quinquies prevede che i titolari e gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di pubblica sicurezza di cui all’art. 86 del TULPS siano (automaticamente) autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane,  e comunque  non prima delle ore 17 e non oltre  le  ore  20, particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di  bevande alcoliche,in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali.

Lo scrivente Comitato chiede analogamente il rispetto della specifica normativa in oggetto. A questo proposito si allegano utili chiarimenti in relazione alle molestie subite dai cittadini a causa di intrettenimeti musicali non autorizzati o non autorizzabili, nonstante i regolamenti comunali. E' assodato che lo chalet si configura come struttura a vocazione balneare e non di intrattenimento notturno nè tantomeno come discoteca all'aperto, causa di episodi anche rilevanti di turbativa dell'ordine pubblico.

A conforto dei nostri Soci residenti in prossimità di esercizi commerciali fracassoni si trasmette quanto deciso dalla Cassazione in data 25.05.2011 e riportato dalla stampa come segue:

Da Il Quotidiano del 02.06.2011  Movida notturna ad alto volume: tutela a prescindere dal livello dei decibel di Ivan Meo * Un problema «dinamico». Robert Koch, medico tedesco del 1800, disse: «un giorno, l'uomo dovrà lottare contro il rumore come ha fatto contro il colera e la peste». Purtroppo aveva ragione vista la situazione in cui la moderna società fracassona versa. Il rumore è un agente inquinante che provoca un diffuso disagio psicofisico e le immissioni hanno sempre rappresentato nella vita quotidiana uno dei principali punti di conflitto tra proprietari di locali pubblici ed inquilini. Infatti, facendo riferimento ai criteri di priorità, tollerabilità e nocività la dottrina e la giurisprudenza hanno sempre cercato, nel corso degli anni, di risolvere i contrasti determinati dai fenomeni immissivi sempre in maniera «dinamica» ancorandosi alle più inevitabili esigenze scientifiche. Ma alla lotta contro il rumore si contrappongono interessi divergenti che, nella quasi totalità dei casi, sono principalmente economici. Infatti, una discoteca non avrebbe clienti se non avesse la musica «a palla». Ma la quiete dei vicini chi la tutela? Il caso. Il Tribunale di Lecce aveva dichiarato, il proprietario di un disco-pub, responsabile della contravvenzione di cui agli artt. 81 e 659, comma 1, c.p. perché aveva disturbato, mediante rumori molesti, il riposo dei vicini. L’imputato propose appello chiedendo l’assoluzione perché erano state ignorate le risultanze dell’indagine fonometrica compiuta presso l’abitazione della parte offesa, e non si era considerato che la discoteca non era l’unico locale esistente vicino alla casa della stessa. È sufficiente la potenziale idoneità a disturbare il riposo. Per la configurabilità della contravvenzione prevista dall’art. 659, comma 1, c.p., secondo la Corte di legittimità, è necessario che: «le emissioni sonore rumorose siano potenzialmente idonee a disturbare il riposo o le occupazioni di un numero indeterminato di persone, anche se non tutte siano state poi in concreto disturbate e una sola di esse si sia in concreto lamentata». Pertanto, ai fini della configurabilità reato contestato, «l’attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica fonometrica, ma ben può fondare il giudice il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura acquisiti agli atti, quali le dichiarazioni di coloro che siano in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti che per le modalità di uso e di propagazione la fonte sonora emetta rumori fastidiosi di intensità tale da superare il limiti di normale tollerabilità, riferita alla media sensibilità delle persone che vivono nell’ambiente, in contrasto con la tutela della tranquillità pubblica costituzionalmente protetta». Identificazioni delle condotte perturbatrici. Il comma 1 dell'art. 659 c.p. punisce chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici. La descrizione, che la norma individua delle condotte perturbatrici è tassativa, per cui non integrano la contravvenzione in esame né gli abusi di mezzi di disturbo alla quiete pubblica che non agiscano sull'udito (fumi, calore, vibrazioni non rumorose, ecc.), né le condotte di disturbo acustico diverse da quelle indicate dall'art. 659 c.p.. Quali sono i limiti di rumorosità delle emissioni sonore? In merito ai limiti di rumorosità delle emissioni sonore fissate per legge, la Corte precisa che nella situazione in esame, non essendo la gestione del locale di per sé una attività rumorosa, ove gestito con il doveroso rispetto, non rileva ai fini della contravvenzione contestata, il superamento di un limite di legge, ma a criteri di normale sensibilità e tollerabilità in un determinato contesto socio-ambientale. Quindi il giudice, può anche tener conto della particolarità delle caratteristiche urbanistiche ove si producono e subiscono le immissioni sonore. Tali criterio è di grande utilità ed è necessario soprattutto per applicare l’astratta norma al caso alla condizioni dei luoghi in cui le immissioni si propagano. Le conseguenze di questo ragionamento non sono trascurabili perché il riferimento ai limiti di legge contenuto nell'articolo 659 c.p. opera soltanto per le attività che afferiscono alla prima categoria, mentre per le altre è necessario prendere come parametri i criteri di normale tollerabilità. E il giudice, nel ritenere la colpevolezza del gestore del locale, può dunque fondare il suo convincimento anche su elementi probatori diversi dall'accertamento acustico. È questo il senso della sentenza n. 20954/11 del 25 maggio della Cassazione. Su che cosa si basa la valutazione del giudice? La perizia dei tecnici può rappresentare un utile strumento per valutare la normale soglia di tollerabilità, ovvero rappresentare una fonte oggettiva di prova. L’accertamento acustico rientra tra le attività liberamente valutabili dal giudice che può anche basarsi su altri elementi probatori acquisiti agli atti a prescindere dalla conoscenza dei decibel raggiunti. Il fatto è che per stabilire la perseguibilità del titolare del locale il giudice deve fare riferimento a un criterio di media sensibilità, guardando anche al contesto ambientale. Quindi: anche se l'accertamento acustico compiuto dai tecnici è importante, rimane pur sempre un documento sottoposto ad un libera valutazione del giudice. Quest’ultimo però può ben riferirsi ad altri elementi probatori acquisiti utili ad individuare la causa di disturbo della quiete pubblica, a prescindere dalla consapevolezza del livello di decibel raggiunto. __________________________________

I Soci del Comitato che non abbiano ancora ricevuto il modulo di segnalazione di molestie dovute al rumore possono ritirarlo presso l'Hotel Gabbiano di Porto san Giorgio.

       

I commenti sono disabilitati.